L.R.
22 MARZO 2001, N. 8
"Modificazione
della legge regionale
20.03.2000, n.21 - 'Ordinamento della struttura organizzativa del Consiglio
regionale'".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 28 marzo 2001, n. 15
ARTICOLO
1
(Modificazione
dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n.
21)
1.
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n.
21
è sostituito dal seguente:
"3.
La dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è
determinata
con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, sentita la
Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi consiliari, su proposta del
Segretario
Generale, previa concertazione con la Giunta regionale.".
ARTICOLO
2
(Abrogazione)
1.
Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n.
21
è soppresso.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Proposta
di legge:
-
di iniziativa dei Consiglieri
Liviantoni, Brozzi, Fasolo, Modena
e
Laffranco, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 31
gennaio
2001, atto consiliare n. 468 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente
"Affari
Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e
patrimonio
- Organizzazione e Personale - Enti locali", il 31 gennaio
2001.
-
Testo licenziato dalla Ia
Commissione consiliare permanente il 14
febbraio
2001, con parere e relazione, illustrata oralmente, dal
Consigliere
Brozzi (atto n.468/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale, con emendamenti,
nella
seduta del 19 febbraio 2001, deliberazione n. 76.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 16 marzo 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota
al titolo della legge:
-
La legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 recante "Ordinamento della
struttura
organizzativa del Consiglio regionale", è pubblicata nel
B.U.R. n.. 17 del 24 marzo 2000.
Nota
all'art. 1, comma unico:
-
Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n.
21
(si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla
presente
legge, è il seguente:
"Art.
2. (Ruolo del personale del Consiglio regionale).
1.
La struttura organizzativa del Consiglio regionale è informata alla
piena
autonomia organizzatoria, funzionale e, nell'ambito degli
stanziamenti
assegnati, contabile dell'assemblea legislativa.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il ruolo del
personale
del Consiglio distinto da quello della Giunta regionale.
3.
La dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è
determinata
con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, sentita la
Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi consiliari, su proposta del
Segretario
Generale, previa concertazione con la Giunta regionale.
4.
Il personale già appartenente al ruolo regionale e assegnato alle
strutture
del Consiglio regionale è inquadrato nel relativo organico a
decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
provvedimento
dell'Ufficio di presidenza.
5.
Al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 2, compete lo
stato
giuridico e il trattamento economico previsto dalle disposizioni
legislative
e dai contratti collettivi per il personale regionale".
Nota
all'art. 2, comma unico:
-
Il testo vigente dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000,
n.
21 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato
dalla
presente legge, è il seguente:
"Art.
14. (Relazioni fra Ufficio di presidenza e Giunta regionale per
la
gestione del personale).
1.
L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale stabiliscono forme di
consultazione
periodica al fine di garantire la gestione ottimale, il
trattamento
omogeneo del rispettivo personale ed il contenimento della
spesa,
in particolare per quanto riguarda la valutazione dei risultati
dei
dirigenti, la graduazione delle funzioni dirigenziali ed il
salario
accessorio.
2.
Soppresso".