L.R. 22 MARZO 2001, N. 8

 

"Modificazione della legge regionale 20.03.2000, n.21 - 'Ordinamento della struttura organizzativa del Consiglio regionale'".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 28 marzo 2001, n. 15

 

 

ARTICOLO 1

 

(Modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n.

21)

 

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n.

21 è sostituito dal seguente:

 

"3. La dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è

determinata con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, sentita la

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, su proposta del

Segretario Generale, previa concertazione con la Giunta regionale.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Abrogazione)

 

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n.

21 è soppresso.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Proposta di legge:

 

-          di iniziativa dei Consiglieri Liviantoni, Brozzi, Fasolo, Modena

e Laffranco, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 31

gennaio 2001, atto consiliare n. 468 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente

"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e

patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali", il 31 gennaio

2001.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente il 14

febbraio 2001, con parere e relazione, illustrata oralmente, dal

Consigliere Brozzi (atto n.468/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti,

nella seduta del 19 febbraio 2001, deliberazione n. 76.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 16 marzo 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Nota al titolo della legge:

 

- La legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 recante "Ordinamento della

struttura organizzativa del Consiglio regionale", è pubblicata nel

B.U.R. n.. 17 del 24 marzo 2000.

 

Nota all'art. 1, comma unico:

 

- Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n.

21 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla

presente legge, è il seguente:

 

"Art. 2. (Ruolo del personale del Consiglio regionale).

 

1. La struttura organizzativa del Consiglio regionale è informata alla

piena autonomia organizzatoria, funzionale e, nell'ambito degli

stanziamenti assegnati, contabile dell'assemblea legislativa.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il ruolo del

personale del Consiglio distinto da quello della Giunta regionale.

 

3. La dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è

determinata con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, sentita la

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, su proposta del

Segretario Generale, previa concertazione con la Giunta regionale.

 

4. Il personale già appartenente al ruolo regionale e assegnato alle

strutture del Consiglio regionale è inquadrato nel relativo organico a

decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

provvedimento dell'Ufficio di presidenza.

 

5. Al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 2, compete lo

stato giuridico e il trattamento economico previsto dalle disposizioni

legislative e dai contratti collettivi per il personale regionale".

 

Nota all'art. 2, comma unico:

 

- Il testo vigente dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000,

n. 21 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato

dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 14. (Relazioni fra Ufficio di presidenza e Giunta regionale per

la gestione del personale).

 

1. L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale stabiliscono forme di

consultazione periodica al fine di garantire la gestione ottimale, il

trattamento omogeneo del rispettivo personale ed il contenimento della

spesa, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei risultati

dei dirigenti, la graduazione delle funzioni dirigenziali ed il

salario accessorio.

 

2. Soppresso".